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ART. 1 – Costituzione, sede e durata
E’ costituita a norma degli artt. 14 e seguenti
del Codice Civile ed in applicazione del Decreto del Ministero della Salute del
2 agosto 2017 una Associazione tecnico-scientifica della professione
LOGOPEDISTA denominata “ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ITALIANA LOGOPEDIA ASIL”La
sede legale è ubicata presso la sede operativa della FLI, in via Giusto
de’ Menabuoi n. 2, 35132 Padova.Il Consiglio Direttivo, con propria
deliberazione, può istituire sedi locali, operative o di rappresentanza in
altro indirizzo, purché in Italia; tale previsione non è da considerarsi
modifica statutaria.La durata della Associazione è illimitata.
Fanno parte dell’Associazione, previa apposita
manifestazione di volontà espressa anche attraverso il relativo modulo di
adesione, oltre ai Soci fondatori ed ai Soci che vi aderiranno autonomamente
avendone i requisiti, tutti i professionisti che aderiscono alla F.L.I. –
Federazione Logopedisti Italiani, Associazione che rappresenta a livello
nazionale i Logopedisti, professione sanitaria della riabilitazione (disciplina
Logopedia); il tutto come da apposita votazione dell’Assemblea Straordinaria
dei Soci della F.L.I., per adesione alla presente, specifica, previsione di
questo statuto e del testo integrale di questo stesso statuto.
L’Associazione è aperta agli Istituti e ai
Centri di Ricerca autonomi e/o appartenenti ad Enti pubblici o privati, alle
Associazioni e alle Istituzioni scientifiche le cui finalità convergano con
quelle dell’Associazione stessa.
Il fondo sociale è costituito dall’ammontare una
tantum delle quote di partecipazione versate da ciascuno dei Soci fondatori
all’atto della costituzione dell’Associazione, nonché da eventuali contributi
versati da Enti pubblici o privati, con esclusione di finanziamenti che
configurino conflitto d’interesse con il Servizio Sanitario Nazionale o
Regionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Il fondo sociale è destinato a garantire le
obbligazioni assunte dalla Associazione verso i terzi. Nel caso in cui ciò
comporti una depauperazione del fondo, comunque non superiore all’ammontare del
fondo stesso, l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo stabilirà le
modalità e i termini di un suo eventuale reintegro.
Alla Associazione potranno aderire, non in
qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di
scopo, ulteriori partecipanti previa stipula di appositi protocolli di intesa.
Analogamente l’Associazione potrà aderire come Partner Associato ad
associazioni temporanee di scopo con altri soggetti operanti nel settore
scientifico e culturale di interesse, previa stipula di appositi protocolli di
intesa.
L’attività dell’Associazione deve tendere
all’autosufficienza della gestione, senza fini di lucro ed è caratterizzata da
autonomia scientifica nel rispetto della Deontologia professionale sanitaria e
dei diritti e interessi legittimi dei Soci fondatori.
Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati
nelle iniziative che formano oggetto dell’attività della Associazione per le
finale
ART. 2 – Finalità
L’Associazione non ha finalità di lucro, è
apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente, non ha finalità sindacali né
svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale nei confronti né dei
Soci né di terzi.
Essa persegue in autonomia e senza alcun
condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura le
seguenti finalità:
interagire e collaborare con analoghe Società
scientifiche ed Istituzioni nazionali, europee ed extraeuropee per il
perseguimento degli obiettivi e degli scopi associativi;
collaborare con le istituzioni, le professioni,
le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi coinvolti nella
prevenzione, nella cura e riabilitazione delle patologie di riferimento;
redigere le raccomandazioni e le linee guida
professionali ed in generale partecipare ai lavori che attengono alla
definizione o alla ri-definizione della figura professionale sanitaria del
Logopedista, di cui al D.M. n. 742 del 19 settembre 1994.
Ciascun Socio è tenuto ad astenersi dalla
situazione di conflitto di interessi con gli scopi dell’Associazione; ciascun
componente degli organi dell’Associazione è tenuto a dichiarare per iscritto la
presenza di eventuali interessi personali che possano entrare in conflitto con
l’attività associativa. In presenza di gravi elementi circa il conflitto di
interessi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con
deliberazione dell’Assemblea. L’espulsione deve essere preceduta dalla
contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell’Associazione o, in
caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei
Probiviri, con l’invito al Socio a presentare le proprie controdeduzioni entro
i dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione. L’espulsione ha
effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l’espulsione sia
stata deliberata. Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’espulsione,
può adire il Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata a.r. inviata
nella sede dell’Associazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della notizia dell’espulsione. I Probiviri si riuniscono entro quindici giorni
dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Collegio dei
Probiviri rigetti l’impugnazione, è ammesso ricorso all’Assemblea per la
reintegrazione nella qualità di Socio; in ogni caso l’espulsione del Socio per
conflitto interessi è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.ità della
stessa.
ART. 3–Articolazione territoriale
L’Associazione ha carattere nazionale ed è
articolata in rappresentanze su base regionale, che perseguano sul territorio
di proprio riferimento gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto e che
dichiarino di condividere e fare propri i principi e le regole in esso
contenute. Tali rappresentanze sono costituite mediante associazione con le
sedi regionali della Associazione Federazione Logopedisti Italiani,
rappresentativa della professione “Logopedista” il tutto come da apposita
votazione della Assemblee Straordinarie dei Soci della F.L.I., per adesione e
ratifica della presente, specifica, previsione di questo statuto e del testo
integrale di questo stesso statuto.
ART. 4 – Soci
Possono aderire alla Associazione esclusivamente
gli abilitati all’esercizio della professione di “Logopedista” senza nessuna
altra limitazione. Chi intende aderire deve farne domanda indirizzata al
Presidente della Associazione e la verifica dei requisiti è a carico del
Consiglio Direttivo all’atto dell’esame della domanda di ammissione, sentita
l’associazione Federazione Logopedisti Italiani, rappresentativa della
Professione “Logopedista” come da DM 30 luglio 2013.
Possono altresì aderire, per specifici progetti
di ricerca, logopedisti ricercatori internazionali.
La qualità di socio si acquista mediante domanda
presentata alla presidenza dell’associazione e corresponsione della quota
sociale annuale determinata dagli organi dell’Associazione competenti ed ha
effetto automatico dopo 60 (sessanta) giorni dal giorno del pervenimento alla
sede dell’Associazione. Il Comitato Direttivo, in casi eccezionali, con
adeguata motivazione, può sospendere l’esecutività dell’ammissione.
L’adesione all’associazione è annuale,
automaticamente rinnovabile in assenza di recesso, richiedibile in qualunque
momento.
Ogni nuovo socio si impegna ad accettare senza
riserve lo statuto.
I soci ordinari partecipano con i soci fondatori
direttamente alla vita e all’attività dell’Associazione. Hanno diritto di
votare in Assemblea; di essere eletti alle cariche sociali; di essere informati
sulle attività dell’Associazione.
La partecipazione sociale del socio è
subordinata al versamento della quota sociale.
Art. 5 – Quote
L’importo della quota associativa relativa ad
ogni anno solare è stabilito dall’Assemblea convocata per l’approvazione dei bilanci;
per i Soci F.L.I. il pagamento della quota è assolto con il versamento della
quota annuale in favore di detta Associazione F.L.I., il tutto come da apposita
votazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci della F.L.I., per adesione e
ratifica della presente, specifica, previsione di questo statuto e del testo
integrale di questo stesso statuto. E’ annuale non trasferibile, non
restituibile in caso di recesso, di estinzione e di perdita della qualità di
socio.
ART. 6 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde per morte, recesso
o espulsione.
I Soci possono sempre recedere dalla
Associazione, dandone comunicazione scritta al Presidente.
La qualità di socio non è trasmissibile e nessun
diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio della
Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
L’espulsione dall’Associazione può essere
disposta:
in caso di perdita dei requisiti di iscrizione;
in caso di grave violazione delle disposizioni
del presente Statuto o delle regole deontologiche della professione di
Logopedista, se accertate con decisione anche non passata in giudicato;
in caso di mancato versamento della quota
associativa, anche della F.L.I., entro due mesi dalla scadenza e comunque
decorsi invano dieci giorni dal successivo invito a provvedere.
I provvedimenti di cui sopra sono assunti dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione, a maggioranza assoluta dei componenti
con voto a scrutinio segreto.
L’espulsione del Socio deve essere preceduta
dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell’Associazione o,
in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei
Probiviri, con l’invito al Socio a presentare le proprie controdeduzioni entro
i dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione. L’espulsione ha
effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l’espulsione sia
stata deliberata. Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’espulsione,
può adire il Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata a.r. inviata
nella sede dell’Associazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della notizia dell’espulsione. I Probiviri si riuniscono entro quindici giorni
dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Collegio dei Probiviri
rigetti l’impugnazione, è ammesso ricorso all’Assemblea per la reintegrazione
nella qualità di Socio; in ogni caso l’espulsione del Socio è soggetta a
ratifica da parte dell’Assemblea.
ART. 7 – Organi
Gli Organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei Soci
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
Il Comitato Scientifico
Il Revisore dei Conti
Il Collegio dei Probiviri
L’Associazione garantisce a tutti i soci metodi
di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto e
partecipazione diretta o indiretta alla elezione. Tutte le cariche devono
durare tre anni; un mandato non può essere rinnovato per più di una volta.
Non possono essere nominati quali legali
rappresentanti o amministratori soggetti che abbiano subito sentenze di
condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione, né
coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.
Gli eletti alle cariche dell’Associazione devono
garantire autonomia e indipendenza e non devono avere conflitti di interesse
nell’esecuzione del loro mandato. Nel caso in cui, con riferimento ad una
specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è
tenuto ad astenersi sia dalla partecipazione alla discussione, sia dalla
votazione.
In ogni caso, tutti i componenti degli organi
della Associazione devono avere idonei requisiti di moralità professionale.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
ART. 8 – Assemblea dei Soci
L’assemblea è costituita dai Soci iscritti e in regola con il versamento della
quota annuale.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria:almeno una volta l’anno per
l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
qualora lo ritenga opportuno il Presidente quando ne faccia richiesta un numero
di Soci pari a due terzi degli iscritti.L’assemblea si riunisce in seduta
straordinaria per:approvare e modificare lo Statuto della Associazione;
deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio.In prima convocazione è validamente costituita dai due terzi (2/3)
dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti,
salvo quanto previsto agli artt.19 e 20 del presente.L’Assemblea viene
convocata, a mezzo di posta elettronica e con pubblicazione sul sito
istituzionale, dal Presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno,
la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione.
ART. 9 – Attribuzioni dell’Assemblea
In apertura di assemblea vengono nominati un
Presidente ed un segretario di Assemblea.
Il Presidente di Assemblea ne cura il corretto
andamento, lo svolgimento dei punti all’ordine del giorno, il rispetto dei
tempi e firma il verbale.
Il Segretario di Assemblea verifica il numero
dei presenti aventi diritto, ne cura il verbale e lo firma congiuntamente al
presidente.
Spetta all’Assemblea:
approvare la relazione annuale del Consiglio
Direttivo;
approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
nominare il Consiglio Direttivo;
nominare il Revisore dei conti;
discutere, e deliberare ove necessario, sugli
argomenti posti all’ordine del giorno;
determinare annualmente l’importo della quota
associativa.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei
componenti in modo palese tranne la nomina delle cariche sociali che devono
essere assunte con votazione a scrutinio segreto.
ART. 10 – Il Presidente
Il Presidente
convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
indice le elezioni per il rinnovo di tutte le
cariche elettive prima della scadenza del relativo mandato;
rappresenta ad ogni effetto di legge la
Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
ha facoltà di promuovere azioni, procedure ed
istanze giudiziarie ed amministrative, transigere, conciliare e nominare
avvocati.
Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso
di dimissioni, assenza o temporaneo impedimento del Presidente.
ART. 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque
consiglieri eletti dall’Assemblea ed al suo interno distribuisce gli incarichi
associativi nominando il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il
tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla
attuazione e gestione delle attività previste dall’art. 2 del presente statuto,
anche su proposta del Comitato Scientifico, nonché alla cura dei rapporti
istituzionali ed inter-professionali e alla comunicazione in via generale.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per un solo ulteriore mandato. In caso di decadenza di uno o più
consiglieri, da qualsiasi causa essa dipenda, sono chiamati a far parte della
stessa quel Socio o quei Soci che nelle elezioni assembleari hanno seguito in
graduatoria gli eletti; in caso di parità di voti, verrà data la preferenza al
Socio più anziano di età.
Le dimissioni della maggioranza dei componenti
del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero organo. In questo
caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l’Assemblea al fine di
provvedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 12 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre
volte l’anno, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta sia necessario
o richiesto da almeno tre consiglieri.
Delibera su qualsiasi argomento che non sia di
competenza dell’Assemblea, spettando ad esso tutti i poteri per l’ordinaria e
straordinaria amministrazione della Associazione. In particolare
predisporre il rendiconto economico e
finanziario ed il bilancio preventivo;
redigere la relazione annuale sulle attività
svolte dall’Associazione;
dar corso agli indirizzi ed alle deliberazioni
dell’Assemblea;
affidare incarichi anche a persone fisiche o
giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per
l’organizzazione delle eventuali attività associative (rivista, convegni,
congressi, corsi di formazione, ecc.);
ART. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri
in carica e la partecipazione può essere anche con modalità telematica; le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
ART. 14 – Comitato Scientifico
L’Associazione si dota di un Comitato
Scientifico allo scopo di svolgere le attività di verifica e controllo della
qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo
gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità
scientifica internazionale.
Il Comitato è composto da un numero variabile da
5 a 7 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, tra i soggetti in possesso
di specifica esperienza e competenza scientifica nella disciplina e nella
ricerca nel campo della Logopedia, come comprovato dal curriculum
professionale.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una
volta al mese, occorrendo anche in modalità telematica.
Il Comitato Scientifico provvede alla puntuale
pubblicazione dell’attività scientifica svolta, attraverso il sito web
dell’Associazione, aggiornandola costantemente con cadenza almeno bimestrale.
La rimozione dalla carica di un componente del
Comitato Scientifico deve essere approvata, sulla base di idonei motivi, dal
Consiglio Direttivo con la maggioranza dei suoi componenti e non soltanto dei
presenti all’adunanza.
ART.15–Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea.
La carica non è compatibile con altre cariche
previste dal presente Statuto.
Al Revisore spetta di vigilare sul buon
andamento della gestione economica-finanziaria della Associazione e sul
rispetto delle leggi.
ART. 16 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre
membri nominati dall’Assemblea tra Soci di onorata e comprovata esperienza.
Dura in carica tre anni e viene convocato ogniqualvolta sussistano dei
contrasti tra Soci in merito all’interpretazione dello statuto, all’espulsione
dei Soci, o alla gestione associativa.
Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione
disciplinare nei confronti dei Soci.
Secondo la gravità commessa, i provvedimenti
derivanti dall’inadempimento possono essere:
ammonizione;
censura;
espulsione.
Il Collegio dei Probiviri elabora un regolamento
disciplinare entro novanta giorni dalla sua costituzione; in difetto, operano
le norme disciplinari in uso per i dipendenti pubblici del settore sanitario in
quanto compatibili.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia previa
richiesta di intervento da parte di un componente del Consiglio Direttivo, al
quale la questione può essere sottoposta da qualunque soggetto; avverso la
pronuncia del Collegio dei Probiviri ed in ogni caso avverso l’espulsione
dall’Associazione è ammesso ricorso del Socio all’Assemblea mediante atto
scritto da presentare al Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei
Probiviri.
ART. 17 – Patrimonio e proventi dell’Associazione
Il patrimonio e i proventi della Associazione
sono costituiti da:
quote di iscrizione e/o contributi versati dai
soci;
redditi patrimoniali o proventi derivanti da
iniziative sociali o dalla cessione di servizi inerenti la ricerca e la
formazione;
donazioni, legati, contributi privati;
sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
beni mobili ed immobili di proprietà;
fondi derivanti da eventuali eccedenze di
bilancio;
fondi progetti europei.
E’ fatto espresso divieto di distribuire in modo
indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la destinazione non
siano imposte dalla legge.
ART. 18 – Esercizio sociale e bilanci
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio
sono predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario
ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
ART. 19 – Modifiche statutarie
Per le modifiche del presente Statuto
l’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.
Le modifiche sono approvate a maggioranza
assoluta dei presenti
ART. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento della Associazione è deliberato
dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4)
dei Soci. In caso di approvazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e
ne determinerà i poteri.
Il patrimonio della Associazione dovrà essere
devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 21 – Obblighi di pubblicazione
L’Associazione pubblica sul proprio sito,
costantemente aggiornandoli:
l’attività scientifica,
i bilanci consuntivi e quelli preventivi;
le nomine delle cariche sociali e di eventuali
incarichi retribuiti;
il presente Statuto, nonché gli eventuali
regolamenti interni;
l’elenco dei Soci.
ART. 22 – Rinvio
Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.